Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano (cfr. can. 1281 § 2)

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Prot. n° RSS 41/2025

Visto il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico;

visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

sentito il parere del collegio dei consultori in data 06/11/2025 e il consiglio diocesano per gli affari economici in data 07/11/2025;

con il presente

DECRETO

che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

  1. l’alienazione di beni immobili di qualunque valore;
  2. l’acquisto a titolo oneroso di immobili;
  3. l’alienazione di beni mobili di valore superiore a € 5.000,00;
  4. l’acquisto a titolo oneroso di beni mobili di valore superiore a € 15.000,00;
  5. la mutazione della destinazione d’uso di immobili;
  6. l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;
  7. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
  8. Ogni contratto, atto giuridico preliminare e affidamento di incarico a professionisti e ditte per lavori di straordinaria manutenzione su beni mobili e immobili;
  9. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
  10. investimenti immobiliari e l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari;
  11. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
  12. l’accettazione di donazioni, eredità e legati;
  13. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
  14. l’inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
  15. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
  16. la costituzione di un ramo di attività Terzo Settore o Impresa Sociale;
  17. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
  18. La concessione di prestiti o erogazioni di denaro a favore di persone fisiche o soggetti giuridici, compresi Enti ecclesiastici, per un valore superiore a € 5.000,00;
  19. La prestazione di garanzia reale o personale ovvero di fideiussione in favore di terzi, in qualsiasi forma essa avvenga, l’emissione, la cessione e l’avallo delle cambiali;
  20. l’assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
  21. l’introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
  22.  per le parrocchie, l’ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l’autorizzazione scritta dell’Ordinario diocesano. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell’ente.

All’Istituto diocesano per il sostentamento del clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 14, 15, 16, 20 e 21. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l’Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 2, 6, 10, 11, 13, 17, e il n. 12, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

Il presente Decreto viene promulgato ad experimentum per un triennio ed entrerà in vigore domenica 21 dicembre 2025, IV di Avvento.

Inoltre, si rimanda all’allegato B dell’Istruzione in materia amministrativa promulgata dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 2005 per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che non sono qui compresi, perché già stabiliti tali dal Codice di Diritto Canonico e dalle determinazioni della stessa CEI.

Affidiamo ai competenti organismi di Curia il compito di provvedere a garantirne l’adeguata diffusione, conoscenza e applicazione: nella Curia vescovile; nelle persone giuridiche pubbliche a me soggette; nelle sedi competenti dell’amministrazione civile.

Dato in Velletri, dalla residenza episcopale, 15 dicembre 2025

Stefano Russo, vescovo

mons. Angelo Mancini, cancelliere

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